Oggetto: Conversione del d.l.
13.8.2011 n. 138 - Aumento dell’aliquota IVA ordinaria dal 20% al 21%
A seguito della conversione in Legge del Decreto legge 13
agosto 2011, n. 138 "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione
finanziaria e per lo sviluppo", sono state introdotte alcune novità in
materia di IVA. In particolare, a decorrere
dalle operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi) che
saranno effettuate da sabato 17 settembre 2011,
ossia a partire dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del citato DL 138/2011 (giorno
successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta oggi
16/09/2011), è stato previsto che:
- l’aliquota IVA ordinaria, attualmente pari al 20%, è
innalzata al 21%;
- i commercianti al minuto e i soggetti ad essi equiparati
(di cui all’art. 22 del DPR 633/72), per calcolare l’IVA
da versare in liquidazione periodica o annuale, devono applicare il
“metodo matematico”, senza più avere la
possibilità di adottare, in via alternativa, il “metodo percentuale” di
scorporo.
Momento di
effettuazione dell’operazione e decorrenza dell’aliquota del 21%
La misura dell’aliquota ordinaria da applicare (20% o 21%)
va individuata in base al momento in cui l’operazione
posta in essere si considera effettuata ai fini IVA, che risulta
differenziato a seconda che si tratti di
cessione di beni o di prestazione di servizi. In via generale:
- le cessioni di beni mobili si considerano effettuate
all’atto della consegna o della spedizione;
- le cessioni di beni immobili si considerano effettuate
all’atto della stipulazione del rogito notarile;
- le cessioni di beni (mobili e immobili) con effetti
costitutivi o traslativi differiti rispetto agli eventi di
cui sopra si considerano effettuate nel momento in cui si producono
tali effetti, con il limite temporale di un
anno per i beni mobili;
- le prestazioni di servizi si considerano effettuate con il
pagamento del corrispettivo, indipendentemente
dall’avvenuta esecuzione, in tutto o in parte, della prestazione.
Pertanto:
- le operazioni effettuate prima del 17/09/2011, data di
entrata in vigore della legge di conversione del
DL 138/2011, restano soggette alla vecchia aliquota del 20%;
- le operazioni effettuate a partire dal 17/09/2011, giorno
di entrata in vigore della legge di conversione
del DL 138/2011, sono soggette alla nuova aliquota del 21%.
Anticipazione
del momento impositivo
In deroga alla disciplina generale prevista per le cessioni
di beni e le prestazioni di servizi, ogni qual volta
venga emessa la fattura o venga pagato, in tutto o in parte,
il corrispettivo anteriormente agli eventi che
determinano il momento impositivo, o indipendentemente da
essi, l’operazione si considera effettuata,
limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data
della fattura o a quella del pagamento.
Ne consegue che:
- gli acconti pagati prima del 17/09/2011, data di entrata
in vigore della legge di conversione del DL 138/2011,
sono soggetti all’aliquota del 20%, mentre al saldo, pagato
successivamente, si applica l’aliquota del 21%;
- il corrispettivo per il quale sia stata emessa la fattura
anteriormente alla consegna o spedizione del bene
o alla stipula dell’atto pubblico è soggetto all’aliquota del 20% se il
documento viene emesso prima del 17/09/2011,
data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 138/2011.
OPERAZIONI
EFFETTUATE NEI CONFRONTI DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI
Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in
essere nei confronti dello Stato e degli enti pubblici
tassativamente elencati nell’art. 6 co. 5 del DPR 633/72 (es. Regioni,
Province, Comuni, istituti universitari, ASL,
Camere di commercio, ecc.), l’IVA risulta esigibile alla data del
pagamento del corrispettivo. Tenuto conto che
la fattura deve essere comunque emessa quando l’operazione si considera
effettuata (es. consegna del bene, in caso di cessione), è
stato previsto che il cedente/prestatore possa applicare
l’aliquota IVA del 20% (anziché quella del 21%) se la fattura viene
emessa e annotata nel relativo registro (delle
fatture emesse o dei corrispettivi) prima del 17/09/2011, data di
entrata in vigore della legge di conversione
del DL 138/2011. La fattura dovrà, invece, riportare l’aliquota
ordinaria del 21% se viene emessa e/o
registrata a partire da tale data. La norma, quindi, introduce una
limitazione, dato che, per l’applicazione
dell’aliquota del 20%, non è sufficiente che la fattura sia emessa
prima della data di cui sopra, se la stessa non
risulta anche registrata prima di tale momento. Esigibilità differita
per le operazioni effettuate nei confronti di
soggetti IVA L’art. 7 del DL 185/2008 ha generalizzato la possibilità
di differire l’esigibilità, per l’Erario, dell’IVA. In via di principio
è, infatti, possibile sospendere il versamento
dell’imposta, finché non venga pagato il corrispettivo, per tutte le
operazioni poste in essere nei confronti di
cessionari o committenti che agiscono nell’esercizio d’impresa o di
arte o professione.
Il differimento dell’esigibilità, tuttavia:
- è limitato nel tempo, essendo previsto che l’imposta
diventi comunque esigibile dopo il decorso di un
anno dall’effettuazione dell’operazione, salvo che, prima che sia
scaduto detto termine, il cessionario o
committente venga assoggettato a procedure concorsuali o esecutive;
- si applica ai soli soggetti che, nell’anno solare
precedente, hanno realizzato o, in caso di inizio di attività,
prevedono di realizzare, nell’anno in corso, un volume d’affari non
superiore a 200.000,00 euro.
Analogamente alla disciplina applicabile alle operazioni
effettuate nei confronti dello Stato e degli enti pubblici,
la fattura deve essere comunque emessa quando l’operazione si considera
effettuata (es. consegna del bene, in caso di
cessione).
Tenuto conto che la limitazione temporale imposta dalla
legge di conversione, riguardante, allo stesso tempo,
l’emissione della fattura e la sua registrazione, si riferisce
espressamente alle sole operazioni poste in
essere nei confronti dello Stato e degli enti pubblici, sembrerebbe
possibile ritenere che, analogamente a quanto
detto in merito alla fatturazione differita e a quella
“superdifferita”, il cedente/prestatore possa applicare
l’aliquota IVA del 20% (anziché quella del 21%) se la fattura viene
emessa prima del 17/09/2011, data di entrata in
vigore della legge di conversione del DL 138/2011; l’annotazione del
documento nel registro delle fatture emesse o dei
corrispettivi può, quindi, anche essere successiva a tale data.