l'iva passa dal 20% al 21%



Oggetto: Conversione del d.l. 13.8.2011 n. 138 - Aumento dell’aliquota IVA ordinaria dal 20% al 21%


A seguito della conversione in Legge del Decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo", sono state introdotte alcune novità in materia di IVA. In particolare, a decorrere dalle operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi) che saranno effettuate da sabato 17 settembre 2011, ossia a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato DL 138/2011 (giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta oggi 16/09/2011), è stato previsto che:
- l’aliquota IVA ordinaria, attualmente pari al 20%, è innalzata al 21%;
- i commercianti al minuto e i soggetti ad essi equiparati (di cui all’art. 22 del DPR 633/72), per calcolare l’IVA da versare in liquidazione periodica o annuale, devono applicare il “metodo matematico”, senza più avere la possibilità di adottare, in via alternativa, il “metodo percentuale” di scorporo.

Momento di effettuazione dell’operazione e decorrenza dell’aliquota del 21%

La misura dell’aliquota ordinaria da applicare (20% o 21%) va individuata in base al momento in cui l’operazione posta in essere si considera effettuata ai fini IVA, che risulta differenziato a seconda che si tratti di cessione di beni o di prestazione di servizi. In via generale:
- le cessioni di beni mobili si considerano effettuate all’atto della consegna o della spedizione;
- le cessioni di beni immobili si considerano effettuate all’atto della stipulazione del rogito notarile;
- le cessioni di beni (mobili e immobili) con effetti costitutivi o traslativi differiti rispetto agli eventi di cui sopra si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti, con il limite temporale di un anno per i beni mobili;
- le prestazioni di servizi si considerano effettuate con il pagamento del corrispettivo, indipendentemente dall’avvenuta esecuzione, in tutto o in parte, della prestazione.

Pertanto:

- le operazioni effettuate prima del 17/09/2011, data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 138/2011, restano soggette alla vecchia aliquota del 20%;
- le operazioni effettuate a partire dal 17/09/2011, giorno di entrata in vigore della legge di conversione del DL 138/2011, sono soggette alla nuova aliquota del 21%.

Anticipazione del momento impositivo

In deroga alla disciplina generale prevista per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, ogni qual volta
venga emessa la fattura o venga pagato, in tutto o in parte, il corrispettivo anteriormente agli eventi che
determinano il momento impositivo, o indipendentemente da essi, l’operazione si considera effettuata,
limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.

Ne consegue che:
- gli acconti pagati prima del 17/09/2011, data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 138/2011, sono soggetti all’aliquota del 20%, mentre al saldo, pagato successivamente, si applica l’aliquota del 21%;
- il corrispettivo per il quale sia stata emessa la fattura anteriormente alla consegna o spedizione del bene o alla stipula dell’atto pubblico è soggetto all’aliquota del 20% se il documento viene emesso prima del 17/09/2011, data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 138/2011.

OPERAZIONI EFFETTUATE NEI CONFRONTI DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI

Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere nei confronti dello Stato e degli enti pubblici tassativamente elencati nell’art. 6 co. 5 del DPR 633/72 (es. Regioni, Province, Comuni, istituti universitari, ASL, Camere di commercio, ecc.), l’IVA risulta esigibile alla data del pagamento del corrispettivo. Tenuto conto che la fattura deve essere comunque emessa quando l’operazione si considera effettuata (es. consegna del bene, in caso di cessione), è stato previsto che il cedente/prestatore possa applicare l’aliquota IVA del 20% (anziché quella del 21%) se la fattura viene emessa e annotata nel relativo registro (delle fatture emesse o dei corrispettivi) prima del 17/09/2011, data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 138/2011. La fattura dovrà, invece, riportare l’aliquota ordinaria del 21% se viene emessa e/o registrata a partire da tale data. La norma, quindi, introduce una limitazione, dato che, per l’applicazione dell’aliquota del 20%, non è sufficiente che la fattura sia emessa prima della data di cui sopra, se la stessa non risulta anche registrata prima di tale momento. Esigibilità differita per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti IVA L’art. 7 del DL 185/2008 ha generalizzato la possibilità di differire l’esigibilità, per l’Erario, dell’IVA. In via di principio è, infatti, possibile sospendere il versamento dell’imposta, finché non venga pagato il corrispettivo, per tutte le operazioni poste in essere nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell’esercizio d’impresa o di arte o professione.

Il differimento dell’esigibilità, tuttavia:
- è limitato nel tempo, essendo previsto che l’imposta diventi comunque esigibile dopo il decorso di un anno dall’effettuazione dell’operazione, salvo che, prima che sia scaduto detto termine, il cessionario o committente venga assoggettato a procedure concorsuali o esecutive;
- si applica ai soli soggetti che, nell’anno solare precedente, hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare, nell’anno in corso, un volume d’affari non superiore a 200.000,00 euro.

Analogamente alla disciplina applicabile alle operazioni effettuate nei confronti dello Stato e degli enti pubblici, la fattura deve essere comunque emessa quando l’operazione si considera effettuata (es. consegna del bene, in caso di cessione).

Tenuto conto che la limitazione temporale imposta dalla legge di conversione, riguardante, allo stesso tempo, l’emissione della fattura e la sua registrazione, si riferisce espressamente alle sole operazioni poste in essere nei confronti dello Stato e degli enti pubblici, sembrerebbe possibile ritenere che, analogamente a quanto detto in merito alla fatturazione differita e a quella “superdifferita”, il cedente/prestatore possa applicare l’aliquota IVA del 20% (anziché quella del 21%) se la fattura viene emessa prima del 17/09/2011, data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 138/2011; l’annotazione del documento nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi può, quindi, anche essere successiva a tale data.